COVID-19 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 12 DEL 20 MARZO 2020

Pubblicata il 21/03/2020
Dal 21/03/2020 al 11/06/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale
 
Sintesi dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20 marzo 2020
 
Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 sull'intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione.

Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione.

Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

L'eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora di tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. Nel caso l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone.

Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco.

E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e per le edicole.
 
Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale ove il fatto non costituisca più grave reato.

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Allegato ORDINANZA_DEL_PRESIDENTE_DELLA_REGIONE_N.12_DEL_20_MARZO_2020.pdf 336.78 KB

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