Ordinanza n. 66 del 06 agosto 2021 - Emergenza epidemiologica da COVID 19 e a tutela dell’incolumità pubblica. Misure efficaci durante lo svolgimento di manifestazioni dal 6 agosto 2021 al 30 settembr

Pubblicata il 06/08/2021
Dal 06/08/2021 al 30/09/2021

Nell’Ordinanza del Sindaco n. 66 del 06 agosto 2021, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, dal 6 Agosto 2021 al 30 settembre 2021, in occasione di manifestazioni ed eventi culturali, musicali e di spettacolo e durante lo svolgimento di fiere e sagre, l’adozione delle seguenti misure:
 
  1. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  2. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  3. durante lo svolgimento di manifestazioni ed eventi potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5°;
  4. sino al raggiungimento dei posti a sedere dovrà farsi uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e in ogni caso, in situazioni di assembramenti di persone e nel caso di mancato rispetto del distanziamento di almeno un metro di separazione tra gli utenti. Sono esentati, dall’obbligo di indossare il dispositivo delle vie respiratorie, bambini e persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
  5. i posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro, fatta eccezione per i componenti lo stesso nucleo familiare o conviventi (estendibile al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte in presenza di barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  6. dalle ore 20.00 del giorno di svolgimento di ciascuna manifestazione alle ore 02.00 del giorno successivo, in tutte le aree all’aperto in cui si svolgono manifestazioni pubbliche con intrattenimenti o spettacoli, comprese proiezioni cinematografiche e sagre e, comunque, per le quali si verificano fenomeni di aggregazione di massa, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro il perimetro di 500 (cinquecento) metri dal luogo in cui si svolge ciascuna manifestazione, il divieto di vendita e consumazione di bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori tali da costituire pericolo per l’incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine.
 
 
Allegati : Ordinanza n. 66 del 06 agosto 2021

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Allegato Ordinanza n. 66 del 06.08.2021.PDF 249.17 KB

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