REGIONE CALABRIA: ORDINANZA N.80 DEL 25/10/2020 ANTI-COVID-19 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in vigore fino a tutto il 24 novembre 2020

Pubblicata il 28/10/2020
Dal 28/10/2020 al 24/11/2020

Si rende noto che il Presidente f.f. della Regione Calabria in data 25 ottobre 2020 ha emanato l'Ordinanza n. 80 relativa a "Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020".

Fino al 24 novembre 2020 nel territorio regionale sono adottate le seguenti misure:
1. È disposto l’obbligo sull’intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono, altresì, esentati dall’obbligo: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività̀ sportiva; 2) i bambini di età̀ inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché́ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità̀; 4) i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande; 5) gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto.
2. È confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
3. Si dispone dal 26 ottobre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenzanelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con ricorso alla didattica a distanza fino a tutto il 13 novembre 2020, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; successivamente, dal 14 al 24 novembre 2020, a seguito dell’analisi dei dati epidemiologici, si valuterà la possibilità di consentire la didattica digitale integrata nella misura non inferiore al 75% delle attività. [...]
4. Si dispone, a seguito dell’avvenuta interlocuzione con il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C.), di cui all’art. 1 comma 9, lett. U) del DPCM 24 ottobre 2020, dal 26 ottobre al 24 novembre 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le Università, le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza [...]
5. [...]
6. [...]
7. Si ribadisce che è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e che l'accesso di parenti e visitatori alle strutture ospedaliere, di lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
8. Non sono consentiti spostamenti delle persone fisiche, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto. Resta consentito, in ogni caso, fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi per asporto e consegna a domicilio fino alle ore 24,00.
9. [...]
10. [...]
11. [...]
12. E’ raccomandata, su tutto il territorio regionale, la puntuale adesione alle misure di informazione e prevenzione di cui all’art. 3 del DPCM 24 ottobre 2020 ed è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
13. Si stabilisce che i Sindaci dei Comuni dispongano dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure per l’accesso dei visitatori presso i cimiteri, che tengano conto di quanto segue:
a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea;
b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree;
c) rispetto di tutte le altre misure di prevenzione;
d) regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all’interno che nelle aree esterne;
e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori.
14. [...]
15. [...]
16. [...]
17. [...]
18. [...]
19. [...]
 
 Allegati

Allegati

Nome Dimensione
Allegato Ordinanza-P_G_R_n_80-del-25-ottobre-2020.pdf 285.28 KB
Allegato Allegato-Ordinanza-autodichiarazione.pdf 392.19 KB

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto